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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 12745 del 23/05/2013 (Rv. 626958 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Convivenza - Nuovo regime giuridico introdotto con il d.lgs. n.207 del 2007 - Applicabilità - Dall'entrata in vigore - Mancata emanazione del decreto di attuazione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626958-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, il nuovo regime giuridico in tema di convivenza introdotto con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 207, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto stesso anche in assenza del provvedimento attuativo previsto dall'art. 10 del citato d.lgs., dovendosi ritenere tale soluzione coerente con una interpretazione sistematica della nuova disciplina - che richiama il "rilascio" del titolo di soggiorno e non la mera richiesta e, dunque, individua il momento finale del procedimento amministrativo per la determinazione della norma applicabile - e con il principio del "tempus regit actum", che, con riguardo ad un procedimento a formazione complessa, comporta che l'autorità amministrativa è tenuta ad applicare la legge vigente al momento della conclusione del procedimento, senza che rilevi che l'istanza sia stata presentata in un momento anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa. (Nella specie, la S.C., ritenuta la complessità della sequenza procedimentale per il rinnovo del permesso di soggiorno, durata oltre due anni e caratterizzata da una lunga istruttoria per l'accertamento della convivenza, in applicazione dell'anzidetto principio ha cassato la decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/05/2007 num. 207 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)