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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7218 del 30/03/2011 (Rv. 617102 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Procedimento - Natura giuridica - Fattispecie a formazione progressiva - Conseguenze - "Jus superveniens" immediata applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617102-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento del familiare dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, ha natura complessa ed è a formazione progressiva coinvolgendo l'attività valutativa dell'autorità amministrativa, di natura non discrezionale, quella dell'autorità diplomatica e l'eventuale ricorso, di natura non impugnatoria, al giudice ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 30, sesto comma del d.lgs. n. 286 del 1998. Ne consegue l'immediata applicabilità dello "jus superveniens" intervenuto nel corso della procedura, dovendo l'accertamento dei requisiti essere valutato alla stregua dei parametri normativi vigenti all'esito dell'iter procedimentale. Pertanto, nel caso di rilascio del visto d'ingresso al genitore dello straniero soggiornante nel territorio dello Stato, non rileva che sia stato rilasciato il nulla osta dall'autorità amministrativa, alla stregua dei parametri vigenti al momento dell'adozione dell'atto, se successivamente, in corso di procedura, a causa dell'insorgenza di un regime giuridico meno permissivo sia stato negato il visto d'ingresso, essendo, anzi, necessario in sede di giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica avverso il provvedimento di diniego, che sia allegato dal richiedente il possesso dei più rigorosi requisiti richiesti da sopravvenuto d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, art. 1 lett. a) sub D (assenza di altri figli nel paese d'origine o sussistenza di gravi e documentate ragioni di salute idonea ad escluderne l'autosufficienza economica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 7 art. 1, Decreto Legisl. 31/10/2008 num. 160 art. 1 com. 1, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)