Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19058 del 18/07/2018 (Rv. 649807 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione fiscale presentata in forme diverse da quella prevista - Nullità - Fondamento e conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dall'art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1988, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicché, ove questi sia tenuto ad utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell'art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte dell'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l'omessa dichiarazione, trattandosi di una scelta legislativa discrezionale che non indice sul profilo della validità della dichiarazione e che, in ogni caso, trova applicazione solo se la violazione non rilevi sul contenuto essenziale della dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 20/07/1988 num. 322 art. 3, DPR 20/07/1988 num. 322 art. 8, DPR 20/07/1988 num. 322 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)