Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4160 del 19/02/2020 (Rv. 657306 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Dichiarazione Iva - Nullità per mancato rispetto delle modalità di presentazione ex art. 3 d.P.R. n. 322 del 1988 - Fruizione del credito maturato nel corrispondente anno di imposta - Sussistenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di Iva, la dichiarazione presentata a mezzo posta anziché in via telematica, al pari della omessa dichiarazione, benché affetta da nullità ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1988, non impedisce alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, stante l'originaria richiesta della società contribuente di conservare il diritto alla detrazione del credito Iva, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la spettanza dello stesso, essendo il suo disconoscimento pacificamente derivato dal mero riscontro formale dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale in cui tale credito era sorto e nondimeno usato in compensazione nell'anno di imposta oggetto di accertamento).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., DPR 20/07/1988 num. 322 art. 3, DPR 20/07/1988 num. 322 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)