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Sez. 3, Sentenza n. 16616 del 25/03/2015 Ud. (dep. 21/04/2015) Rv. 263116 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Atti sessuali con minorenne - Attenuante della minore gravità - Condotte realizzate mediante comunicazione telematica - Applicabilità in ogni caso dell'attenuante per l'assenza di contatto fisico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263116-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di atti sessuali con minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino - per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima - connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 quater, quarto comma, cod. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in favore dell'imputato che, collegato via "webcam" con due bambine di 9 ed 11 anni, si era denudato e masturbato, ed aveva indotto le minori a fare altrettanto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)