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Sez. 3 - , Sentenza n. 14210 del 30/10/2019 Ud. (dep. 11/05/2020) Rv. 279293 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Atti sessuali con minorenne - Condotte realizzate mediante comunicazione telematica - Compresenza fisica della persona minore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279293-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di corruzione di minorenne, anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica - pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima - sono riconducibili alla fattispecie di cui art. 609-quinquies, comma secondo, cod. pen., poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori.(Fattispecie di invio di materiale pornografico a mezzo di "whatsapp").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)