Sez. L, Sentenza n. 431 del 18/01/1999 (Rv. 522371 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Spettanze per lavoro straordinario - Inclusione - Eventuale prestazione occasionale del lavoro straordinario - Irrilevanza - Periodicità del relativo compenso - Prevalenza - Fondamento - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE
I crediti del lavoratore subordinato aventi titolo nella prestazione di lavoro straordinario sono da assoggettare alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 cod.civ. in considerazione della loro accessorietà rispetto al credito periodico alla retribuzione. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che il lavoro straordinario possa talvolta essere prestato occasionalmente, ossia senza il carattere della periodicità richiesto dall'art.2948 cit. Anche laddove ciò si verifichi, infatti, deve essere data la prevalenza al fatto che il lavoro straordinario viene comunque compensato in via accessoria insieme con la retribuzione, la quale per i lavoratori subordinati viene di regola pagata a scadenze fisse. In tal modo si evitano incerte distinzioni in una materia, come quella della prescrizione estintiva, in cui l'esigenza di certezza del diritto è da tutelare con priorità. (Nel caso di specie la sentenza di merito - cassata sul punto dalla S.C. - aveva ritenuto che i diritti per prestazioni di lavoro straordinario di alcuni dipendenti delle FFSS fossero soggetti alla prescrizione ordinaria decennale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)