Sez. 1, Sentenza n. 4080 del 01/06/2000 Cc. (dep. 27/06/2000) Rv. 216257 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Sicurezza negli stadi - Obbligo di comparizione davanti alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche - Mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del relativo provvedimento - Possibilità di reiterazione dello stesso provvedimento - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La mancata tempestiva decisione sulla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n.401, abbia imposto l'obbligo di comparizione davanti alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di competizioni agonistiche, non assume portata demolitoria rispetto alla legittimità intrinseca dell'atto, ma incide soltanto sui relativi effetti, che restano perenti, dovendosi intendere lo stesso provvedimento come revocato. Ne deriva che nessuna preclusione sussiste a che l'autorità amministrativa reiteri il provvedimento, dando così vita ad una nuova ed autonoma sequenza procedimentale, del tutto scissa dalla precedente, ormai giuridicamente esaurita; sequenza nell'ambito della quale il termine per la convalida non potrà quindi che decorrere dall'emissione del nuovo provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)