diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 22/03/1999 Cc. (dep. 10/05/1999) Rv. 213560 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Obbligo di presentazione alla polizia - Provvedimento del questore - Limitazione della libertà personale - Omessa convalida del giudice - Perdita di efficacia della prescrizione.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213560-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il questore applica la prescrizione di cui all'art.6, comma 2, della legge n.401 del 1989 rientra, in quanto provvedimento limitativo della libertà personale, nella generale previsione dettata dall'art.13 della Costituzione. Pertanto, qualora tale provvedimento non sia comunicato alla autorità giudiziaria entro quarantotto ore dalla sua emissione e non sia convalidato da questa entro le successive quarantotto ore, il provvedimento stesso si intende revocato e resta privo di ogni effetto (Fattispecie nella quale il provvedimento del questore, notificato una prima volta e non convalidato nel termine, era stato nuovamente notificato e stavolta convalidato tempestivamente. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C.ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida, affermando che, quando un provvedimento è revocato, esso non può mai riacquistare alcuna vitalità, occorrendo sempre e comunque la emissione di un eventuale nuovo provvedimento similare).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)