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Sez. 2 - , Sentenza n. 18675 del 03/07/2023 (Rv. 668394 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Fattispecie ex art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998 - Evento del "grave pregiudizio per la tutela degli investitori" - Pregiudizio concreto - Esclusione - Pericolo astratto di pregiudizio - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668394-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, la fattispecie d'illecito di cui all'art. 190 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo posta a presidio della tutela del risparmiatore dal pericolo astratto di pregiudizio, non richiede che sia provato il danno da esso concretamente subito, sicché, ai fini della punibilità, è sufficiente dimostrare la potenziale pericolosità della condotta, la quale deve essere improntata a correttezza e trasparenza, onde evitare detto rischio.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis com. 1 lett. A), Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 36 art. 70, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)