Sez. 2, Sentenza n. 24110 del 27/07/2026 (Rv. 679137-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Fattispecie ex art. 190-bis d.lgs. n. 58 del 1998 - Esponenti aziendali e personale aziendale - Responsabilità aggiuntiva rispetto a quella dell'ente ex art. 190 d.lgs. n. 58 del 1998 - Criterio di imputazione - Automatismo da qualifica - Esclusione - Violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza - Accertamento - Necessità - Prova di un danno patrimoniale concreto - Necessità - Esclusione - Potenziale idoneità della condotta a pregiudicare l’interesse protetto - Sufficienza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 individua, in capo agli esponenti e al personale aziendale, una responsabilità aggiuntiva rispetto a quella dell'ente di cui al precedente art. 190, che non deriva automaticamente dalla qualifica rivestita, bensì dall'accertata inosservanza di doveri propri o dell'organo di appartenenza, ove ricorrano le condizioni tipizzate dalla norma; in tal caso, peraltro, non è necessaria la prova del danno patrimoniale concreto che ne sia derivato, in quanto la fattispecie integra un illecito amministrativo di pericolo, che si realizza già con la potenziale idoneità della condotta a pregiudicare l'interesse protetto, mentre il danno può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della quantificazione della sanzione.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)