Sez. 1, Sentenza n. 2350 del 21/03/1990 (Rv. 466109 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL GENITORE QUALE RAPPRESENTANTE EX LEGE DEL MINORE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI ESISTENZA DELL'INTERESSE DEL MINORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL GENITORE QUALE RAPPRESENTANTE EX LEGE DEL MINORE - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI ESISTENZA DELL'INTERESSE DEL MINORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.*
L'art. 273 cod. civ., nel contemplare che l'Azione, per ottenere declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione, rispetto ad un diritto strettamente personale del figlio, del potere di rappresentanza "ex lege" spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base di una presunzione del suo interesse all'accertamento dello "status" (presunzione assoluta, non suscettibile di prova contraria). Pertanto, ove il genitore si avvalga della legittimazione all'Azione accordatagli dalla citata norma, non può prospettarsi un conflitto fra l'interesse del minore e quello dell'istante, e, conseguenzialmente, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma medesima, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. (V 5411/85, mass n 442643; (V 1571/83, mass n 426402; (V 5880/79, mass n 402549).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)