Sez. 1, Sentenza n. 5880 del 13/11/1979 (Rv. 402549 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - RICORSO PER L'AMMISSIONE DELL'AZIONE PROPOSTO DALLA MADRE IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORE - SUCCESSIVO ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ORDINARIO SENZA SPENDITA DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - RICORSO PER L'AMMISSIONE DELL'AZIONE PROPOSTO DALLA MADRE IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORE - SUCCESSIVO ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO ORDINARIO SENZA SPENDITA DEL NOME DEL RAPPRESENTATO - IRRILEVANZA.*
Dopo il ricorso per l'ammissione dell'Azione di dichiarazione della paternita naturale, che sia stato proposto dalla madre in nome e per conto del figlio minore, la circostanza che, nel successivo atto introduttivo del giudizio ordinario, detta madre non rinnovi la spendita del nome del rappresentato non puo incidere sulla riferibilita al medesimo della relativa attivita processuale, tenuto conto che tale contemplatio domini non abbisogna di dichiarazioni espresse o formule sacramentali e non va ripetuta in ogni atto del processo, se sia stata chiaramente effettuata con il suo atto iniziale, quale deve ritenersi l'indicato ricorso, e che comunque, data la natura ed il contenuto dell'Azione in questione, manca ogni possibilita di incertezza sull'imputabilita al minore dell'attivita processuale del genitore esercente la patria potesta. (V 729/78, mass n 390073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)