Sez. 1, Sentenza n. 218 del 10/01/1981 (Rv. 410625 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 269 COMMA SECONDO COD CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 269 COMMA SECONDO COD CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, e manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita dell'art 269 secondo comma (nuovo testo) cod civ, in quanto consente 'ogni mezzo di provà, in relazione all'art 30 quarto comma della Costituzione, il quale demanda al legislatore ordinario di fissare i 'limitì per la ricerca della paternita, atteso che tale norma costituzionale, alla stregua del testo letterale e del suo coordinamento con il precedente comma del medesimo articolo, circa la piena tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, sia pure compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, non impone alcun limite probatorio alla dichiarazione giudiziale di paternita, ne e riferibile a limitazioni dei mezzi di prova, che introdurrebbero ostacoli alla dichiarazione di paternita.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)