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Sez. 1, Sentenza n. 3826 del 06/06/1983 (Rv. 428748 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - ART. 269 E 274 COD. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI CONSENTIREBBERO LA RICERCA DELLA PATERNITÀ AL DI FUORI DI PRESUPPOSTI DETERMINATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428748-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - ART. 269 E 274 COD. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI CONSENTIREBBERO LA RICERCA DELLA PATERNITÀ AL DI FUORI DI PRESUPPOSTI DETERMINATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 269 e 274 cod. civ., in riferimento all'art. 30 cost., nella parte in cui consentirebbero la ricerca della paternità al di fuori di presupposti determinati, dal momento che i limiti richiesti non si identificano con limitazioni dei mezzi di prova e che comunque tali limiti sono ben desumibili dal complesso sistema posto dagli artt. 251, 252, 253, 278 e, soprattutto, 274 cod. civ., il quale ultimo subordina l'Esercizio dell'Azione ad un preventivo giudizio di ammissibilità da parte del tribunale; mentre ogni valutazione sulla adeguatezza e sufficienza dei limiti appartiene alla valutazione discrezionale del legislatore non fissando la norma costituzionale alcun canone in proposito. (V 6289/81, mass n 417090; (V 1752/81, mass n 412435; (V 218/81, mass n 410625).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 251, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Civ. art. 253, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 278 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)