Sez. 4, Sentenza n. 866 del 10/03/1995 Cc. (dep. 05/05/1995) Rv. 201630 - 01
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere | Liberazione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 121 delle disposizioni di attuazione quando non ritiene di richiedere l'applicazione di misure coercitive - Obbligo da parte del G.I.P. di procedere ugualmente all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo - Sussistenza.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Convalida - In genere
Il G.I.P. deve procedere alla verifica della legittimità dell'arresto tramite l'udienza di convalida anche quando il P.M. abbia disposto la scarcerazione in applicazione dell'art. 121 comma primo delle disposizioni di attuazione (D.L.G. 28 luglio 1989 n. 271).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 121 com. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)