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Sez. 5, Sentenza n. 4943 del 07/11/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209390 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA | Termini - In caso di immediata liberazione da parte del P.M. - Inosservanza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209390-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA

Il giudizio di convalida dell'arresto o del fermo, nel caso in cui il P.M. abbia rimesso in libertà l'arrestato o il fermato, pur dovendo necessariamente seguire al provvedimento di arresto o di fermo, non deve essere richiesto entro il termine di quarantotto ore di cui al comma primo dell'art.390 cpp e celebrato nel termine di cui al successivo comma secondo. Ciò sia per una ragione logico sistematica (il cittadino in tal caso non sopporta privazione di libertà e l'esigenza di celerità non sussiste) sia per una ragione testuale, dato che il citato comma primo dell'art. 390 stabilisce che la richiesta dell'udienza di convalida va avanzata nei termini qualora il P.M. non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 121 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)