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Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 20/06/1988 (Rv. 459264 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA DI UNA PARTE DEL CANONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 1455 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459264-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA DI UNA PARTE DEL CANONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 1455 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di risoluzione per morosità del contratto di locazione di immobile urbano, la mancata corresponsione, da parte del conduttore, dell'aggiornamento ISTAT del canone, in difetto dell'accertamento giudiziale di illegittimità della clausola contrattuale che lo prevede, ove protratta per lungo tempo con conseguente alterazione dell'equilibrio sinallagmatico, configura un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, a nulla rilevando il mero convincimento del conduttore di non dovere detta maggiorazione. (Conf 7194/83, mass n 431795).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)