Sez. 3, Sentenza n. 7194 del 01/12/1983 (Rv. 431795 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA DI UNA PARTE DEL CANONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 1455 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO ALLA SCADENZA DI UNA PARTE DEL CANONE - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO EX ART. 1455 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di immobile urbano, poiché il conduttore ha l'Obbligo primario di pagare alla scadenza pattuita l'intero canone, la mancata corresponsione di parte di questo, ancorché incidente in misura limitata (nella specie, dell'aggiornamento ISTAT pari al 10% della prestazione mensile), può assumere i caratteri della serietà e della gravità di cui all'art. 1455 cod. civ. se si protrae nel tempo e se persiste malgrado il ricorso alle vie giudiziali. (V 295/80, mass n 403685; (V 1708/72, mass n 358602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)