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Sez. 1, Sentenza n. 623 del 23/03/1983 Cc. (dep. 28/04/1983) Rv. 158747 - 01

PUBBLICO MINISTERO - INTERVENTO - MANCATO PARERE DEL P.M. POSTO IN CONDIZIONI DI CONCLUDERE - IPOTESI DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158747-01

PUBBLICO MINISTERO - INTERVENTO - MANCATO PARERE DEL P.M. POSTO IN CONDIZIONI DI CONCLUDERE - IPOTESI DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

È principio generale che il giudice non può deliberare - salvo i casi eccettuati dalla legge - senza avere sentito il pubblico ministero, principio per la cui osservanza è sufficiente che il P.m. sia posto in condizione di requirere. (Conf mass n 101305; (Conf mass n 123897).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)