diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7315 del 17/07/1990 (Rv. 468260 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - IMPORTO DELLA PENSIONE EROGATO ALLA DATA DELL'1 OTTOBRE 1983 DELLA CESSAZIONE DAL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE - CONSERVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468260-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE - IMPORTO DELLA PENSIONE EROGATO ALLA DATA DELL'1 OTTOBRE 1983 DELLA CESSAZIONE DAL DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE - CONSERVAZIONE - LIMITI.*

La disposizione dell'art. 6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983) garantisce che l'importo della pensione erogato alla data (1 ottobre 1983) della cessazione del diritto all'integrazione sia conservato, fino al suo superamento per effetto della perequazione automatica della pensione, sia nel caso in cui l'integrazione al minimo venga meno per effetto del superamento del limite di reddito, previsto dal primo comma dello stesso articolo, sia nel caso in cui la detta integrazione cessi in virtù del successivo terzo comma, spettando su di una sola delle pensioni concorrenti, atteso che la disposizione suddetta non distingue le due ipotesi e tenuto conto che in ordine ad entrambe è ravvisabile l'identica esigenza di gradualità nella eliminazione del trattamento precedentemente erogato. (V 5720/89, mass n 464645).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)