Sez. L, Sentenza n. 9768 del 01/10/1998 (Rv. 519325 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Obbligo di "repechage" - Presupposto - Oggetto - Distinzione tra giustificato motivo oggettivo o soggettivo posto a fondamento del licenziamento - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE
La scelta del datore di lavoro di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione del lavoratore distaccato presso un terzo in ragione del rifiuto di quest'ultimo di ricevere la prestazione comporta l'obbligo (ed il connesso onere probatorio) del datore di lavoro del "repechage", con il quale si esprime l'obbligazione posta a carico di quest'ultimo di adibire il lavoratore licenziato in altre mansioni reperibili in azienda di analogo livello professionale; mentre nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, consistente in un comportamento inadempiente del lavoratore, il datore di lavoro ha l'obbligo della sperimentazione, a pena di nullità, della procedura ex art. 7 della legge n.300 del 1970.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)