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Sez. 1, Ordinanza n. 531 del 03/03/1978 Cc. (dep. 05/04/1978) Rv. 138493 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - GIUDIZIO SULLA SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138493-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI - GIUDIZIO SULLA SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*

Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione della ordinanza di rinvio a giudizio, il giudizio sulla sua sufficienza deve essere effettuato in relazione alla maggiore o minore complessita dell'istruttoria, alla natura degli elementi raccolti, nonche alla posizione assunta dall'imputato rispetto agli addebiti; con la conseguenza che in ipotesi di flagranza o di prova evidente, o ancora di ammissioni provenienti dall'imputato, e sufficiente il semplice richiamo agli elementi di prova raccolti e ai modi della loro acquisizione, senza che si ponga nemmeno la necessita di approfondimenti o di valutazioni critiche del materiale probatorio acquisito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 773 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)