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Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 04/08/1988 Cc. (dep. 13/08/1988) Rv. 179065 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179065-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*

Perché possa ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, non è necessaria una diffusa ed articolata esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, ma è sufficiente che esse ragioni vengano esposte in modo anche sommario, così che risulti chiara l'esistenza di sufficienti elementi di prova a sostegno dell'imputazione; e ciò in riferimento anche alla maggiore o minore complessità della istruttoria, alla natura degli elementi raccolti, alle posizioni degli imputati. (V mass n 175364; (V mass n 162746; (V mass n 152742; (Conf mass n 138493).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)