Sez. U, Sentenza n. 36 del 05/02/1999 (Rv. 522980 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Deduzione di un rapporto di pubblico impiego - Rigetto della domanda riconvenzionale dell'ente pubblico - Omessa impugnazione e formazione del giudicato - Prosieguo del giudizio sulla domanda principale - Possibilità del rilievo d'ufficio nell'ulteriore corso del giudizio - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi o perché su di essa il giudice abbia espressamente pronunciato e su tale capo non vi sia stata impugnazione o perché, avendo il giudice pronunciato nel merito su più capi di domanda, l'impugnazione abbia riguardato soltanto alcuni di essi, sempreché i capi non espressamente impugnati abbiano una loro autonoma rilevanza e non siano in stretta correlazione consequenziale con i capi oggetto di specifico gravame. La preclusione che deriva dal giudicato implicito sulla giurisdizione può pure conseguire alla mancata impugnazione della pronuncia di merito relativa alla domanda riconvenzionale, che sia dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello che d'ufficio aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere del rapporto di lavoro tra un Comune ed un suo dipendente, dedotto da quest'ultimo in via di azione principale, ancorché si fosse formato il giudicato sul rigetto nel merito dell'azione riconvenzionale del Comune)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)