Sez. L, Sentenza n. 6940 del 07/05/2003 (Rv. 562723 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Effetti - Preclusione del riesame della questione di giurisdizione - Configurabilità - Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite - Esclusione - Preclusione dell'esame di censure attinenti alla regolarità del rapporto processuale concernente opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall'efficacia di giudicato, con conseguente esclusione di momenti di collegamento della controversia con la competenza delle Sezioni Unite. Tuttavia, quando il ricorso per Cassazione investa profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale (concernente, nella specie, la ritualità della opposizione a decreto ingiuntivo), dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, giacché l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l'effetto espansivo di cui all'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione. Nè, in tal caso, potrebbe ritenersi attuale una questione di giurisdizione, tale da imporre il trasferimento del ricorso alle Sezioni Unite, poiché si imporrebbe il rilievo del giudicato interno formatosi sul decreto ingiuntivo in considerazione della irritualità della opposizione ad esso proposta, e cioè su una questione di merito, la cui definitività comporterebbe, a sua volta, l'irrimediabile preclusione di qualsiasi riesame anche della detta questione, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)