Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 30/04/1982 (Rv. 420583 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE AVENTI AD OGGETTO L'IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ AI RAPPORTI FRA CONDOMINI - DISCIPLINA EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A CAUSA INSORTA TRA ASSEGNATARI DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE AVENTI AD OGGETTO L'IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ AI RAPPORTI FRA CONDOMINI - DISCIPLINA EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A CAUSA INSORTA TRA ASSEGNATARI DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI.*
Nell'ambito delle cause relative a beni immobili di cui all'art. 15 cod. proc. civ. rientrano quelle aventi ad oggetto l'imposizione del rispetto dei limiti legali della proprietà, comprese le distanze legali e le limitazioni, ai rapporti fra condomini, derivanti dalla legge o dai regolamenti (obbligazioni o vincoli condominiali, aventi natura di oneri reali) in quanto rientranti nello schema generico delle azioni a tutela della proprietà previste dall'art. 949 cod. civ.. (in applicazione del principio di cui alla massima, è stata ritenuta di natura reale l'Azione proposta dall'assegnatario di un alloggio economico e popolare nei confronti di altro assegnatario per la rimozione di una baracca costruita da quest'ultimo su un'area facente parte della palazzina ove ciascuno era assegnatario di appartamento, invocando la relazione esistente fra il suo e l'alloggio del convenuto nello stesso stabile). (V 4390/78, mass n 394064; (V 1004/73, mass n 363411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)