Sez. L, Sentenza n. 6425 del 12/12/1980 (Rv. 410185 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - NOZIONE.*
Affinche un evento lesivo possa qualificarsi come 'causa violentà di un infortunio sul lavoro, ai sensi dell'art 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, e necessario e sufficiente che esso arrechi danno allo organismo del lavoratore, operando ab extrinseco mediante un'Azione determinata e concentrata nel tempo, mentre non sono indispensabili i requisiti della straordinarieta accidentalita o imprevedibilita del fatto lesivo, i quali, non espressamente richiamati dalla previsione normativa, ne costituiscono meri aspetti occasionali, ancorche frequenti o addirittura consueti. (Conf 3582/75, mass n 377780).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)