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Sez. L, Sentenza n. 4059 del 08/07/1982 (Rv. 422023 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA - INCREMENTI PERIODICI CONNESSI ALLA VARIAZIONE DEGLI INDICI ISTAT - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422023-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA - INCREMENTI PERIODICI CONNESSI ALLA VARIAZIONE DEGLI INDICI ISTAT - ESCLUSIONE.*

Le somme corrisposte all'agente di commercio a titolo di risarcimento del danno da omissione contributiva non sono suscettibili di incrementi periodici connessi alla variazione degli indici ISTAT, in quanto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, stabilendo che gli importi delle pensioni sono aumentati in misura percentuale ricollegata a tali variazioni, concerne somme di futura riscossione, mentre quelle relative al risarcimento suddetto, anche se rappresentano la capitalizzazione di crediti futuri, sono già entrate a far parte del patrimonio dell'avente diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)