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Sez. 2, Sentenza n. 3321 del 06/04/1987 (Rv. 452374 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452374-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'annullamento del contratto a norma dell'art. 428, comma secondo, cod. civ., non occorre la sussistenza di una malattia che escluda in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto contraente, ma è comunque necessario un perturbamento psichico, anche se transitorio e non dipendente da una precisa Forma patologica, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive del soggetto medesimo, in modo da impedirgli o da ostacolargli una seria valutazione dei propri Atti e la formazione di una cosciente volontà, rendendolo incapace di resistere alle altrui suggestioni, sempre che risulti la malafede dell'altro contraente, un cui indice rivelatore può essere costituito dal pregiudizio effettivo o potenziale arrecato dal contratto al soggetto incapace. (V 6271/86, mass n 448519; (V 7421/83, mass n 422023; (V 6506/83, mass n 431231; (V 4727/77, mass n 388339; (V 1797/69, mass n 340869; (V 2725/68, mass n 335309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)