Sez. 1, Sentenza n. 161 del 28/01/1970 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114807 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA -ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CON VIOLENZA ALLE PERSONE - VIOLENZA ECCEDENTE LE PERCOSSE - CONCORSO COL DELITTO DI LESIONI - VIOLENZA NON PUNIBILE A TITOLO DI ESERCIZIO ARBITRARIO - PUNIBILITA PER LESIONI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA -ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - CON VIOLENZA ALLE PERSONE - VIOLENZA ECCEDENTE LE PERCOSSE - CONCORSO COL DELITTO DI LESIONI - VIOLENZA NON PUNIBILE A TITOLO DI ESERCIZIO ARBITRARIO - PUNIBILITA PER LESIONI.*
La violenza alle persone, elemento costitutivo del delitto previsto dall'art 393 cod pen, che ecceda i limiti del delitto di percosse e produca lesioni personali, da luogo ad altro reato autonomo e concorrente con quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ne consegue che, nell'ipotesi di violenza manutentiva o reintegrativa nella immediatezza dello spoglio, pur non essendo configurabile il delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non per questo debbono venire necessariamente meno gli eventuali reati concorrenti che sono la conseguenza della suddetta violenza, andata oltre i limiti delle percosse, salvo che per tali reati non sussista un'autonoma causa di non punibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)