Sez. 3, Sentenza n. 11684 del 07/10/1985 Ud. (dep. 29/11/1985) Rv. 171268 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALLO INQUINAMENTO - NOZIONE DI IMPRESA AGRICOLA - DIFFERENZA DAL CODICE CIVILE - RAGIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALLO INQUINAMENTO - NOZIONE DI IMPRESA AGRICOLA - DIFFERENZA DAL CODICE CIVILE - RAGIONE.*
La non perfetta coincidenza tra il concetto di impresa agricola elaborato ai fini civilistici ed ai fini della tutela delle acque dallo inquinamento è stata prevista dal legislatore, che ha ritenuto, di dover restringere la nozione introdotta dal codice civile, onde evitare che il regime di favore per le imprese agricole si risolva in un danno per la tutela ambientale, che può derivare anche da tali imprese. (Conf mass n 154549, ed ivi segnalate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 17 CORTE COST., DM 08/05/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)