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Sez. 3, Sentenza n. 6827 del 12/05/1982 Ud. (dep. 10/07/1982) Rv. 154549 - 01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - INQUINAMENTO - IMPRESA AGRICOLA - DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART. 2135 COD. CIV. ED AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 8 MAGGIO 1980 - DIFFERENZE - RAGIONI - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - NATURA (INDUSTRIALE O AGRICOLO) - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154549-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - INQUINAMENTO - IMPRESA AGRICOLA - DISCIPLINA AI SENSI DELL'ART. 2135 COD. CIV. ED AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 8 MAGGIO 1980 - DIFFERENZE - RAGIONI - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - NATURA (INDUSTRIALE O AGRICOLO) - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE.*

La non perfetta coincidenza fra il concetto di impresa agricola, di cui all'art. 2135 cod. civ. e impresa agricola ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, di cui il decreto del comitato interministeriale 8 maggio 1980, è stata voluta dal legislatore che ha ristretto la nozione civilistica al fine di evitare un regime di favore per le imprese agricole ed un conseguente danno per la tutela ambientale. Ne consegue che in tema di impresa agricola, ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, è necessario fare riferimento anche ai limiti quantitativi di cui alla suddetta delibera del comitato interministeriale che costituiscono parametri aggiuntivi, e non esclusivi, di Determinazione tra attività di impresa agricola ed attività industriale. Il giudice di merito, infatti, dovrà valutare gli elementi della fattispecie caso per caso, quali la connessione con l'attività di coltivazione agricola, la Rilevanza delle strutture organizzative e produttive, gli aspetti tecnologici, il numero o la destinazione degli scarichi. Pertanto, la natura agricola di una impresa di allevamento di bestiame va esclusa quando non sia connessa funzionalmente con la coltivazione della terra con carattere di complementarietà, ma ne costituisce attività prevalente e la valutazione di merito è incensurabile in Cassazione. (V mass n 153343).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., DM 08/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)