Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27424 del 29/10/2018 (Rv. 651438 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono "clemenziale" di cui all'art. 12 l. n. 289 del 2002 - Estensione della possibilità di definire in maniera agevolata i ruoli affidati al concessionario nel primo semestre del 2001 da parte del d.l. n. 143 del 2013 - Versamento della prima rata in epoca anteriore - Definizione della lite pendente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono "clemenziale" di cui all'art. 12 della l. n. 289 del 2002, il versamento della prima rata, da parte del contribuente, in epoca anteriore all'entrata in vigore del comma 2 ter del predetto art. 12 - inserito dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.l. n. 143 del 2003 (conv. nella l. n. 212 del 2003) - che ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata anche i carichi di ruolo affidati al concessionario nel primo semestre del 2001, non è sufficiente ai fini della definizione della lite pendente, in quanto detto versamento non è giustificato dalla corrispondente previsione normativa, ed, avendo il condono in questione natura non "premiale", l'efficacia della sanatoria è condizionata all'integrale rispetto dei termini e delle condizioni normativamente previste.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 1 com. 2 lett. C, Legge 01/08/2003 num. 212 art. 1, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)