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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21416 del 24/10/2016 (Rv. 641578 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 - Omesso o ritardato versamento rate successive alla prima - Decadenza - Buona fede del contribuente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641578-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La sanatoria prevista dall'art. 12 della l. n. 289 del 2000 costituisce una forma di condono clemenziale applicabile anche in materia di IRAP, sicché, essendo pienamente certo il "quantum" da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2000 num. 289 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)