Sez. 3, Sentenza n. 32553 del 15/06/2010 Cc. (dep. 01/09/2010) Rv. 248325 - 01
SPORT | Turbative nello svolgimento di competizioni agonistiche - Divieto di accesso e obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Reati previsti dall'art. 6 bis, l. n. 401 del 1989 - Modifiche normative introdotte dalla legge n. 210 del 2005 e dalla legge n. 41 del 2007 - Persistente obbligatorietà della loro applicazione - Patteggiamento e concessione della sospensione condizionale della pena - Sussistenza.
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Anche a seguito delle modifiche normative introdotte all'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 dal D.L. n. 162 del 2005 (conv. con modd. in legge n. 210 del 2005) e dal D.L. n. 7 del 2007 (conv., con modd., in legge n. 41 del 2007), il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche e l'obbligo di presentazione, in loro concomitanza, ad un ufficio o comando di polizia, devono essere obbligatoriamente irrogate dal giudice, tanto nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, quanto nel caso di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di atto dovuto, grava sul giudice l'obbligo di motivare solo sulla durata di dette statuizioni, ma non sulla sussistenza dei loro presupposti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis CORTE COST., Legge 20/08/2001 num. 336 CORTE COST., Legge 17/10/2005 num. 210, Decreto Legge 17/08/2005 num. 16, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)