Sez. 6, Sentenza n. 2814 del 22/09/2006 Cc. (dep. 25/01/2007) Rv. 235725 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni sportive - Prescrizioni di cui all'art.8 della legge n. 401 del 1989 - Natura atipica di misura di prevenzione - Applicabilità in sede di patteggiamento - Motivazione sulla pericolosità del destinatario della misura - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La misura del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, è applicabile ai sensi dell'art. 6, comma settimo, L. 13 dicembre 1989, n. 401, come modd. dal D.L. 17 agosto 2005, n. 16, conv. con modd. dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210, dal giudice in sede di patteggiamento - indipendentemente dal fatto che abbia formato oggetto di accordo tra le parti - purché a tale decisione si accompagni la necessaria motivazione sulla pericolosità in concreto della persona destinataria e sulla durata della misura stessa.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 17/10/2005 num. 210, Decreto Legge 17/08/2005 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)