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Sez. 1, Sentenza n. 8200 del 23/05/2003 (Rv. 563490 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Nozione - Assegno bancario oggetto di ammortamento - Azione del traente di accertamento negativo del debito - Interesse ad agire - Sussistenza - Dichiarazione del portatore di non avere nulla a pretendere - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563490-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; pertanto, in presenza di assegno bancario oggetto di ammortamento ad istanza del portatore, sussiste l'interesse del traente a proporre azione di accertamento negativo del debito relativo al rapporto sottostante nei confronti del portatore medesimo, né la dichiarazione resa in giudizio da quest'ultimo di nulla avere a pretendere nei confronti del traente comporta la cessazione della materia del contendere, giacché, considerati gli effetti di reintegrazione della legittimazione cartolare che il decreto di ammortamento produce, deve ritenersi che tale dichiarazione liberatoria non realizzi quel soddisfacimento delle ragioni alla base dell'azione di accertamento negativo, che possono esser soddisfatte soltanto da una pronuncia giurisdizionale in ordine al rapporto sostanziale sottostante al titolo cartolare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)