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Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008 (Rv. 605612 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Presupposti e contenuto - Domanda volta alla mera interpretazione di norme - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605612-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione guridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza in capo all'attrice dell'interesse ad agire in relazione ad una domanda di accertamento dell'inesistenza di un suo obbligo ad emettere fattura a carico del convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)