Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 08/04/1978 (Rv. 391028 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - EFFICACIA PER GLI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE AL GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIONE DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 COD PROC PEN - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - EFFICACIA PER GLI IMPOSSIBILITATI A PARTECIPARE AL GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIONE DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 28 COD PROC PEN - LIMITI.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 28 cod proc pen (sentenza n 55 del 22 marzo 1971 della Corte costituzionale) elimina l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio civile, per i fatti materiali da essa accertati, nei riguardi di coloro che non furono posti in grado di partecipare al giudizio penale, ma non sancisce l'assoluta irrilevanza, ne esclude il valore quanto meno indiziante che va riconosciuto agli Atti assunti nel giudizio penale. (Conf 315/76, mass n 378988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)