Sez. 4, Sentenza n. 1160 del 31/05/1983 Cc. (dep. 21/06/1983) Rv. 159595 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA QUESTIONE DI PROCEDIBILITÀ O PROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE IN PRESENZA DI CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - CASI DI APPLICABILITÀ E DI ESCLUSIONE - FATTISPECIE: MANCANZA DI QUERELA ED AMNISTIA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELLA QUESTIONE DI PROCEDIBILITÀ O PROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE IN PRESENZA DI CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - CASI DI APPLICABILITÀ E DI ESCLUSIONE - FATTISPECIE: MANCANZA DI QUERELA ED AMNISTIA.*
Il principio della prevalenza della questione della procedibilità o proseguibilità dell'Azione penale è applicabile soltanto nel caso di contemporanea sussistenza, allo stato degli Atti, di una causa di improponibilità o di improseguibilità dell'Azione penale e di una causa di Estinzione del reato. Qualora, invece, tale coesistenza o concorso non sia attuale, ma solo potenziale, vale la regola dell'immediata declaratoria posta dall'art. 152 cod. proc. pen., secondo cui l'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e di decidere ogni altra questione relativa alla Azione penale. (nella specie è stata ritenuta sulla base degli Atti l'applicabilità dell'amnistia, d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, anziché della declaratoria di improseguibilità dell'Azione penale per Mancanza di querela, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, affermata l'irrilevanza della data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che prevedono i vari istituti giuridici). (Conf mass n 154077).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 10, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)