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Sez. 1, Sentenza n. 5831 del 30/06/1997 (Rv. 505577 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione per il deposito di documenti da parte dell'amministrazione - Natura perentoria - Esclusione - Inosservanza - Effetti.
Stato
decisa il 1997-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505577-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissato dall'art. 23 comma secondo legge 24 novembre 1981 n. 698, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione non ha natura perentoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)