Sez. 1, Sentenza n. 9310 del 06/08/1992 (Rv. 478456 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione - Deposito - Termine - Inosservanza - Conseguenze.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione, non ha natura perentoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)