Sez. 1, Sentenza n. 16062 del 21/12/2000 (Rv. 542835 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Appaltante immesso in possesso dell'opera prima del collaudo - Responsabilità dell'appaltatore nel periodo tra la suddetta immissione in possesso e il collaudo - Limiti - Responsabilità per la manutenzione dell'opera e per i danni da questa subiti in tale periodo - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dell'opera ed il suo collaudo, a carico dell'appaltatore restano la manutenzione dell'opera e i lavori di riparazione dei danni che questa potrebbe subire in tale lasso di tempo solo nell'ipotesi in cui al suddetto appaltatore rimangano il possesso e la disponibilità dell'opera, pur ultimata; ne consegue che, ove, prima del collaudo, sia avvenuta l'immissione dell'appaltante nel possesso dell'opera, sia in seguito a consegna materiale da parte dell'appaltatore, sia per iniziativa dello stesso appaltante senza opposizione da parte dell'appaltatore, su quest'ultimo continueranno a gravare fino al momento del collaudo solo le responsabilità relative all'avvenuta realizzazione dell'opera (e quindi derivanti dai vizi o difformità da cui essa risulti offerta o dalla sua esecuzione non a regola d'arte), ma non quelle inscindibilmente connesse con il perdurante possesso dell'opera.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)