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Sez. 5, Sentenza n. 12332 del 24/05/2006 (Rv. 590721 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE | Determinazione del reddito complessivo - Perdite delle società in accomandita semplice - Sottrazione dal reddito di ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione - Limiti - Perdite eccedenti il capitale sociale - Ripartizione tra i soli soci accomandatari in proporzione della rispettiva partecipazione.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590721-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE

In tema di imposte dirette, le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, a norma dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si sottraggono dal reddito di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione alla società; la possibilità di dedurre le perdite sociali è però ridotta, per i soci accomandanti, in ragione della loro limitata responsabilità per le obbligazioni sociali, alla parte che non eccede il capitale sociale, sicché l'intera perdita eccedente il capitale sociale, della quale i soci accomandatari rispondono illimitatamente, deve essere suddivisa tra questi ultimi in proporzione della loro partecipazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 8 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)