Sez. 5, Sentenza n. 15161 del 26/06/2009 (Rv. 608687 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE | Società in accomandita semplice - Perdite eccedenti il capitale sociale - Sottrazione in proporzione dal reddito di ciascun socio accomandatario - Necessità - Soci accomandanti - Ingerenza non occasionale nella gestione - Estensibilità della norma - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la regola secondo cui le perdite di società in accomandita semplice eccedenti l'ammontare del capitale sociale vanno sottratte, per questa parte, dal reddito dei soli soci accomandatari in proporzione della loro quota di partecipazione alla società (art. 8, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), si estende anche ai soci accomandanti i quali si siano ingeriti non occasionalmente nella gestione sociale, poiché, in tal caso, essi perdono la limitazione di responsabilità, e sono quindi chiamati a rispondere delle perdite oltre il valore della quota sociale di cui sono titolari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2320, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 8 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)