diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1035 del 28/01/1995 (Rv. 490069 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI | Nuove operazioni - Definizione - Fattispecie - Stipula di un preliminare di vendita di un appartamento - Nuova operazione vietata - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490069-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI

Per "nuove operazioni" - le quali non possono essere intraprese dagli amministratori quando si sia verificato un fatto che determina lo scioglimento della società - s'intendono tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla liquidazione delle attività sociali, vengono costituiti dagli amministratori, con assunzione di ulteriori vincoli per l'ente, e siano preordinati al conseguimento di nuovi utili (ribadendo tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione alla liquidazione, per decorso del termine, di una s.r.l. dedita alla costruzione e vendita di unità immobiliari, ha ritenuto "nuove operazioni" la stipula di un contratto preliminare di vendita di un appartamento costruito dalla società medesima, non potendosi considerare detta operazione come imposta dalle esigenze della liquidazione sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)