Sez. 2, Sentenza n. 3377 del 22/11/1971 (Rv. 354927 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO - NULLITA - CONDANNA GENERICA PER I DANNI DERIVANTI DA TALE ILLECITA PATTUIZIONE - AMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FORFETTARIO - NULLITA - CONDANNA GENERICA PER I DANNI DERIVANTI DA TALE ILLECITA PATTUIZIONE - AMMISSIBILITA.*
La potenziale idoneita della pattuizione di un compenso forfettario a violare i minimi della tariffa professionale forense comporta la nullita del patto stesso, indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva inadeguatezza della convenuta retribuzione rispetto alle prestazioni professionali rese. Tale astratta possibilita di pregiudizio puo ben giustificare la pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno, riconducibile all'avvenuta attuazione del patto illecito. (V sulla prima parte, 326'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)