Sez. U, Ordinanza n. 22608 del 02/07/2026 (Rv. 679041-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Conflitto negativo di giurisdizione - Udienza di discussione ex art. 71 c.p.a. - Riserva su questioni rilevabili di ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., diverse dalla giurisdizione - Consumazione del potere - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, qualora il giudice amministrativo, in esito all'udienza ex art. 71 c.p.a., si riservi su altre questioni rilevabili di ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. senza fare alcun riferimento alla questione di giurisdizione, consuma il potere di sollevare il conflitto e il regolamento preventivo deve dichiararsi inammissibile.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 186, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)