Sez. U - , Ordinanza n. 8981 del 11/04/2018 (Rv. 648103 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Conflitto negativo di giurisdizione - Termine preclusivo per sollevare d'ufficio la relativa questione da parte del G.A. - Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il giudice amministrativo che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione, ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, senza manifestare alle parti l'intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, del cit. d.lgs. n. 104, né esternare dubbi sulla propria giurisdizione - indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata - né, ancora, precisando di volersi riservare ex art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. n. 104 del 2010. La medesima preclusione opera allorché il medesimo giudice, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più subordinate, abbia, nella prima udienza, manifestato dubbi sulla giurisdizione relativamente ad una, ovvero alle sole domande subordinate, e successivamente sollevi il conflitto, previo esercizio del potere di cui al richiamato art. 73, comma 3, riguardo alla domanda principale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)